Art. 1.

      1. La presente legge stabilisce, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in relazione alle attività estrattive di materiali lapidei nelle cave e nelle torbiere, e di materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nelle zone golenali e nelle fasce costiere lacustri e marine, naturali e artificiali.
      2. I princìpi stabiliti dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, aventi in materia competenza esclusiva, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.